Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 24/12/2003 n. 350

a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994 n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall’ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e l’indicazione che il bilancio dell’azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.

20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT.

21. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.

22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001 n. 137, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali affidare l’istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione.

23. All’onere derivante dall’applicazione del comma 22, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo di cui all’articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

24. Le disposizioni dell’articolo 2 della legge 15 ottobre 1991 n. 344, relative all’aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981 n. 763, in favore dei profughi italiani, già prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995 n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998 n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2001. A tale fine, è autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell’IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999 n. 472, e dell’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell’IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.

26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalità di determinazione dei rimborsi di cui al comma 25.

27. Per l’anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni è incrementato di 20 milioni di euro. L’incremento è riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato di servizi.

28. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all’articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.

30. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente all’anno 2004, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per l’anno 2004, nonché a titolo di compartecipazione all’IVA, quali risultano dalla proposta formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000.

31. Limitatamente all’anno 2004, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale all’IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte corrente, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.

32. Ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello Stato dall’Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli adempimenti a carico delle regioni, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, all’articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e agli articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il mancato rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l’obbligo del ripristino del livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dall’Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato dall’articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, nonché della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali, di cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dall’Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma 32.

34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.

35. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Per l’anno 2004, l’incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è distribuito in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997 n. 244, e per il restante 50 per cento in favore della generalità dei comuni.

36. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e 2000, dai concessionari della riscossione.

38. Al comma 14 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito, nell’ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 – Uffici all’estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all’estero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unità previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

40. All’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985 n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti: «A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all’estero ed in attesa dell’accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all’articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse. Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all’entrata del controvalore in euro dell’importo prelevato seguendo le procedure previste dall’articolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 n. 482. Dell’avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri».

 

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